Art. 443 — Elenco delle zone di importanza militare cui si applica l'articolo 335 del codice
Le disposizioni dell'articolo 335 del codice si applicano nelle seguenti isole del territorio nazionale, che sono dichiarate di importanza militare: Arcipelago toscano; Pontine; Flegree; Capri; Tremiti; Eolie; Ustica; Egadi; Pantelleria; Pelagie; Arcipelago della Maddalena; Asinara; Tavolara; San Pietro; Sant'Antioco.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva