Art. 444
Alienazioni in favore di cittadini stranieri
Ai fini dell'articolo 335 del codice, per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili a soggetti che non siano cittadini italiani, le parti contraenti presentano domanda in carta libera al prefetto della provincia ove si trova l'immobile. Se l'immobile e' situato nel territorio di piu' province, la domanda e' presentata al prefetto della provincia in cui si trova la maggiore estensione di esso.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva