Art. 460 — Valore in denaro della razione viveri
Il valore in denaro della razione viveri spettante ai militari di cui all'articolo 459, esentati dal partecipare alla mensa, e' corrisposto a periodi decadali anticipati. Il valore in denaro della razione viveri e' corrisposto, prima dell'inizio del servizio, ai militari comandati occasionalmente a servizi per il cui espletamento non possono partecipare alla mensa.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva