Art. 469 — Contribuzioni
Gli oneri derivanti dalla gestione diretta, connessi con la fruizione dei servizi resi dagli organismi di protezione sociale, fatti salvi gli apporti di cui all'articolo 466, sono a totale carico degli utenti e devono essere corrisposti di volta in volta a fronte del servizio reso. Tali oneri costituiscono contribuzioni da riassegnare ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, soggette a periodico adeguamento in base alle risultanze di un'apposita contabilita' istituita per le spese anticipate dall'Amministrazione.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva