Art. 472 — Organi amministrativi
Il capo servizio amministrativo dell'ente o distaccamento, nel cui ambito sono costituiti uno o piu' organismi di protezione sociale, e' preposto alla direzione della loro gestione amministrativa. In particolare, spetta al capo servizio amministrativo:
- a)ordinare le spese e i pagamenti per funzionamento degli organismi di protezione sociale con le modalita' di cui all'articolo 474;
- b)disporre, nel caso di affidamento in concessione, gli adempimenti amministrativi connessi con la concessione e stipulare i relativi atti negoziali. Il cassiere, in caso di gestione diretta, quale agente contabile incaricato della riscossione delle contribuzioni di cui all'articolo 469, e' tenuto a osservare le disposizioni di cui agli articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In particolare, il cassiere provvede a:
- a)versare in tesoreria le contribuzioni medesime, con imputazione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;
- b)rendere il prescritto conto giudiziale, corredato dei relativi documenti, tramite la competente direzione di amministrazione ai sensi dell'articolo 610 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva