Art. 474 — Gestione diretta
La gestione diretta degli interventi di protezione sociale nei casi previsti dall'articolo 465, comma 4, e' attuata mediante organi interni dell'Amministrazione. Essa si attua anche con l'eventuale ricorso a contratti di appalti di servizi. Per le spese, si osservano le disposizioni contenute nel presente titolo. Per le entrate, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva