Art. 474Gestione diretta

La gestione diretta degli interventi di protezione sociale nei casi previsti dall'articolo 465, comma 4, e' attuata mediante organi interni dell'Amministrazione. Essa si attua anche con l'eventuale ricorso a contratti di appalti di servizi. Per le spese, si osservano le disposizioni contenute nel presente titolo. Per le entrate, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art474 · fonte su Normattiva