Art. 489 — Convivenza ad altre mense
Nei casi in cui presso gli enti e reparti delle Forze armate non e' costituita la mensa di servizio, il trattamento alimentare a favore del personale militare e civile che per obblighi di servizio sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti puo' essere assicurato, oltre che nei modi previsti dall'articolo 546 del codice, anche da mense di servizio di altri reparti viciniori, previa autorizzazione delle autorita' logistiche centrali.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva