Art. 50Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia

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L'organizzazione e il funzionamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' alla presente sezione. Lo statuto e' deliberato dal consiglio nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, e approvato con decreto del Ministro della difesa. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita' e semplificazione:

  • a)le categorie di soci;
  • b)i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 49;
  • c)le modalita' di svolgimento dell'attivita' di istituto;
  • d)gli eventuali rimborsi spese per lo svolgimento di incarichi istituzionali e di collaborazioni su base volontaria;
  • e)la costituzione, l'organizzazione e le modalita' di funzionamento delle sezioni;
  • f)i compiti di direzione e controllo degli organi centrali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia nei confronti delle sezioni, nonche' le modalita' di versamento delle entrate alla gestione nazionale e di erogazione delle spese anche per le esigenze delle articolazioni territoriali;
  • g)i criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarita' e' attribuita agli organi centrali con possibilita' di delegare la gestione alle sezioni.

Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 29 maggio 2013 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art50 · fonte su Normattiva