Art. 508-bis
Fondo scorta in contabilita' ordinaria
((Per le esigenze delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e dell'Area interforze, inclusa quella tecnico-amministrativa, in attuazione dell'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, nello stato di previsione del Ministero della difesa sono istituiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della difesa, uno o piu' fondi di bilancio denominati fondi scorta, il cui stanziamento iniziale e' determinato annualmente con la legge di bilancio.)) ((All'inizio dell'anno finanziario, i Centri di responsabilita' amministrativa, sentiti i corrispondenti Organi programmatori, ripartiscono con decreto dirigenziale la dotazione del fondo scorta tra gli Organismi, individuati secondo gli ordinamenti di Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, o interforze - di seguito "Organismi destinatari".)) ((Gli Organismi destinatari, in ragione delle esigenze sopravvenute, entro il 30 settembre di ogni anno formulano eventuali proposte di variazione della propria dotazione, da inviare al competente Centro di responsabilita' amministrativa, per il tramite della rispettiva Direzione di amministrazione.)) ((Le variazioni da apportare alle dotazioni di fondo scorta iniziali, comprese quelle di cui al comma 3, al fine di adeguare le disponibilita' degli Organismi destinatari alle effettive esigenze finanziarie, sono disposte con decreto dirigenziale dai Centri di responsabilita' amministrativa, sentiti i corrispondenti Organi programmatori.)) ((Le dotazioni dei fondi scorta sono alimentate dai Centri di responsabilita' amministrativa mediante ordinativi primari di spesa emessi in favore degli Organismi destinatari, che rilasciano apposita dichiarazione di ricevuta.)) ((Per la gestione delle risorse assegnate, e' autorizzata l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati agli Organismi destinatari. Per le esigenze di liquidita' degli Organismi destinatari dislocati all'estero, al conto corrente postale o bancario di cui al primo periodo possono essere affiancati uno o piu' conti correnti bancari, anche in valuta diversa dall'euro, da alimentare con le medesime risorse.)) ((Previo accertamento della legittimita' della spesa e delle modalita' di copertura del relativo onere finanziario, la dotazione del fondo scorta e' utilizzata dagli Organismi destinatari mediante l'anticipazione di risorse per sopperire alle momentanee deficienze di cassa e per soddisfare le seguenti esigenze:))
- a)((pagamenti per conto di altri organismi, anche esterni alla Difesa;))
- b)((pagamenti di spese per le quali e' stata assicurata la copertura finanziaria;))
- c)((concessione degli anticipi e pagamento delle indennita' e dei rimborsi dovuti al personale per il compimento di servizi isolati o in conseguenza di trasferimenti di sede, anche su disposizione di altre amministrazioni, in territorio nazionale ed estero;))
- d)((pagamenti di natura non ricorrente e continuativa per spese relative al trattamento economico del personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria, alle indennita' del personale e al pagamento di rate o di fitti passivi, quando ricorrono motivi di eccezionalita';))
- e)((trasferimenti temporanei di risorse tra Organismi del Ministero, per il compimento dei pagamenti indilazionabili;))
- f)((somministrazione dei fondi permanenti per spese economali;))
- g)((concessione di anticipi per il funzionamento delle mense e la somministrazione del vitto;))
- h)((pagamenti di sussidi urgenti disposti dal competente organo centrale;))
- i)((costituzione di fondi temporanei di cassa, da erogare a favore delle Unita' e dei Reparti, per fronteggiare occorrenze finanziarie connesse alla relativa mobilita' e operativita';))
- l)((anticipi per l'acquisto di animali;))
- m)((anticipi per spese conseguenti a servizi svolti dagli Organismi della Difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato;))
Testo vigente dal 23 luglio 2025, tuttora in vigore · versione 20 su Normattiva