Art. 530 — Accademie
Le spese relative al mantenimento e all'istruzione degli allievi delle accademie sono a carico dell'Amministrazione, nei limiti e con le modalita' fissate dalle norme vigenti. E' fatta salva, secondo i principi di cui all'articolo 1465 del codice, la facolta' per gli allievi di avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del codice civile, ai fini dell'organizzazione di cerimonie per rafforzare i vincoli di solidarieta' e lo spirito di corpo militare. Il comandante dell'accademia stabilisce l'apporto finanziario a carico di ciascun allievo. L'allievo che, avvalendosi delle facolta' previste dalle norme vigenti, venga dimesso, a domanda, dall'istituto di formazione, e' soggetto all'addebito delle spese sostenute per i libri, le sinossi e i materiali didattici. L'addebito e' altresi' posto a carico:
- a)dell'allievo che, per manifesta volonta', non sostenga gli esami previsti dal piano di studi;
- b)dell'ufficiale che all'atto della nomina rifiuti di prestare il giuramento.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva