Art. 549
Monitoraggio dei programmi relativi ai sistemi informativi automatizzati
L'attivita' di monitoraggio dei programmi relativi ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della difesa, compresi quelli non ricadenti nell'ambito di applicazione del presente titolo, nonche' l'attivita' di verifica dei risultati conseguiti con le tecnologie informatiche e' effettuata dal dirigente generale responsabile tramite gli organi dell'Amministrazione della difesa competenti per legge, fatto salvo il potere sostitutivo di DigitPA previsto all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva