Art. 572 — Prezzo in luogo di prestazione in natura
In alternativa all'esecuzione della prestazione specifica posta a carico dell'Amministrazione della difesa, se sopravvenute esigenze istituzionali lo richiedono, l'Amministrazione stessa ha facolta' di adempiere al contratto mediante pagamento della prestazione posta a carico della controparte, secondo l'importo dichiarato nella convenzione o nel contratto.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva