Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 97 <!-- pag. 98 --> PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Oneri di allegazione e prova - Ripartizione.
In tema di inadempimento datoriale agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, spetta al datore di lavoro, in base ai principi della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., provare l'assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell'integrità fisica o della personalità morale del lavoratore, il quale può, invece, limitarsi ad allegare la presenza di un fattore di potenziale rischio e, ai fini del risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite.
Cass. civ. n. 3145/2026Sez. LRv. 677821-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 2087 Codice civileart. 2967 Codice civileart. 1345 Codice civileart. 2 Contratto a tutele crescenti
Precedenti: 616546-01, 662609-01, 624033-01, 676574-01
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Collegamento negoziale - Risoluzione per grave inadempimento - Eccezione ex art. 1460 c.c. (anche formulata implicitamente) - Valutazione giudiziale unitaria e complessiva del comportamento delle parti - Necessità. · CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO In genere.
Ai fini della pronuncia di risoluzione, anche in presenza di collegamento negoziale, il giudice è tenuto a una valutazione sinergica e complessiva del comportamento delle parti, mediante un'indagine unitaria dell'intero assetto di interessi risultante dal collegamento, che non consente apprezzamenti frammentari delle singole condotte; ne consegue che, nel vagliare la fondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento, il giudice deve considerare anche le difese della parte convenuta che, espressamente o implicitamente, opponga l'inadempimento dell'altra ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Cass. civ. n. 32754/2025Sez. 2Rv. 676486-01
Riguarda ancheart. 1453 Codice civileart. 1455 Codice civile
Precedenti: 642966-01, 667271-01, 632438-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE Scioglimento del contratto per fallimento - Efficacia ex nunc - Pretesa al pagamento delle prestazioni regolarmente erogate - Sussistenza - Esecuzione non a regola d'arte dell'opera o del servizio - Eccezione - Opponibilità.
Lo scioglimento del rapporto contrattuale (nella specie, avente ad oggetto l'attività di revisione legale di bilanci) per effetto del fallimento di una delle parti ha efficacia ex nunc e non preclude la pretesa al pagamento delle prestazioni regolarmente erogate, cui si può ben opporre, da parte del debitore, l'inadempimento, già maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, consistente nell'esecuzione non a regola d'arte dell'opera o del servizio.
Cass. civ. n. 27361/2025Sez. 1Rv. 676372-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 81 Legge fallimentare
Precedenti: 673409-01
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Difensore - Obblighi professionali - Omissione di informazioni al cliente - Eccezione di inadempimento - Rilevanza causale dell’inadempimento del legale sulle scelte del cliente - Conseguenze in termini di compenso. · AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI In genere.
L'avvocato è obbligato, nello svolgimento dell'attività professionale, a prestare la diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., comprendente l'obbligo (sancito dall'art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012) d'informare il cliente del livello di complessità dell'incarico: dalla violazione di tale dovere deriva inadempimento contrattuale, che può dar luogo alla perdita del diritto al compenso - in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c. - ove si dimostri che il cliente, se correttamente informato, avrebbe scelto di non conferire l'incarico; nel caso in cui l'inadempimento non sia stato determinante (pur sempre inserendosi nella sequenza causale che ha condotto al conferimento dell'incarico) di esso il giudice deve tener conto nella determinazione del compenso, in quanto elemento idoneo a incidere in negativo sulla qualità delle prestazioni rese.
Cass. civ. n. 25889/2025Sez. 2Rv. 675878-02
Riguarda ancheart. 1176 Codice civileart. 13 Legge professionale forense
Precedenti: 657806-01, 642162-01, 675813-01, 669587-01
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Eccezione di inadempimento - Natura di eccezione in senso stretto - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Conseguenze.
L'eccezione di inadempimento, avendo natura di eccezione in senso stretto (o in senso proprio) non é rilevabile d'ufficio e va proposta, a pena di decadenza ex art. 167, comma 2 c.p.c., nella comparsa di risposta depositata dal convenuto almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 166 c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis).
Cass. civ. n. 19753/2025Sez. 2Rv. 675380-02
Riguarda ancheart. 166 Codice di procedura civileart. 167 Codice di procedura civile
Precedenti: 406940-01, 556678-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Datore di lavoro - Sospensione unilaterale del rapporto non giustificata da impossibilità non imputabile della prestazione lavorativa - Conseguenze - Contributi previdenziali - Obbligo di versamento - Sussistenza - Fondamento.
In caso di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro da parte del datore, che non sia giustificata da assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione, resta ferma l'obbligazione contributiva, in quanto le retribuzioni spettanti al lavoratore devono considerarsi dovute ai sensi dell'art. 12, l. n. 153 del 1969.
Cass. civ. n. 17013/2025Sez. LRv. 675662-01
Riguarda ancheart. 1463 Codice civileart. 1464 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 1256 Codice civileart. 12 legge 153/1969
Precedenti: 666384-01
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Obbligazioni dell'avvocato - Violazione dell'obbligo di eseguire la prestazione con la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. - Inadempimento contrattuale - Responsabilità per colpa lieve - 47 <!-- pag. 48 --> Sussistenza - Limiti - Diritto della parte di rifiutare il compenso per la prestazione professionale ex art. 1460 c.c. - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze. · AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI In genere.
L'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., a usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile. La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, tuttavia, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio.
Cass. civ. n. 15526/2025Sez. 2Rv. 675813-01
Riguarda ancheart. 1176 Codice civileart. 2236 Codice civile
Precedenti: 669667-01, 625387-01
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Reciproci inadempimenti - Valutazione comparativa - Criterio meramente cronologico - Esclusione - Criterio di proporzionalità - Sussistenza.
In tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale.
Cass. civ. n. 14030/2025Sez. 2Rv. 674749-01
Riguarda ancheart. 1453 Codice civileart. 1455 Codice civile
Precedenti: 589056-01, 642966-01
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO Restituzione dell'immobile da parte del conduttore - Omissione dovuta al mancato pagamento dell'indennità da parte del locatore - Conseguenze - Obblighi del conduttore - Pagamento del 208 <!-- pag. 209 --> corrispettivo - Necessità - Limiti - Godimento dell'immobile o mera detenzione senza concreta utilizzazione - Irrilevanza.
Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciale, disciplinate dagli artt. 27 e 34 della l. n. 392 del 1978 (e, in regime transitorio, dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che, scaduto il contratto, rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità di avviamento a lui dovuta, è obbligato esclusivamente al pagamento del corrispettivo convenuto, a nulla rilevando il godimento dell'immobile o la sua mera detenzione senza concreta utilizzazione.
Cass. civ. n. 11827/2025Sez. 3Rv. 674767-01
Riguarda ancheart. 1571 Codice civileart. 1173 Codice civileart. 27 Legge sull’equo canoneart. 34 Legge sull’equo canoneart. 69 Legge sull’equo canoneart. 71 Legge sull’equo canonee altri 1
Precedenti: 550472-01
COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE Trasferimento di titoli cd. PAC con o senza terra - Fungibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di inadempimento contrattuale. · VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE In genere.
I titoli dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura relativi ai contributi comunitari diretti agli agricoltori (cd. "aiuti PAC") possono essere trasferiti con o senza terra; le due cessioni non sono fungibili tra loro, poiché mentre la cessione dei titoli PAC "con terra" è immediatamente produttiva di aiuti, il trasferimento dei titoli PAC "senza terra" richiede necessariamente, per concretizzare il diritto, di essere combinato con una superficie agricola ammissibile. Ne consegue che nel caso in cui oggetto del contratto di vendita siano titoli PAC "con terra" e vengano offerti, diversamente, titoli PAC "senza terra", tale diversa proposta integra l'inadempimento grave e legittima la risoluzione del contratto.
Cass. civ. n. 1772/2025Sez. 2Rv. 67356201
Riguarda ancheart. 1453 Codice civileart. 1455 Codice civile
Precedenti: 662496-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Giudizio instaurato dall’appaltatore per il conseguimento del corrispettivo dovuto - Eccezione generale di inadempimento - Onere della prova a carico del committente - Sussistenza e contenuto - Domanda di garanzia speciale per i vizi - Onere della prova a carico dell’appaltatore - Sussistenza e contenuto.
In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate.
Cass. civ. n. 1701/2025Sez. 2Rv. 673503-01
Riguarda ancheart. 1667 Codice civileart. 1668 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 381034-01, 671974-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).