Art. 607 — Ufficiali in servizio permanente
Le disposizioni di cui al presente titolo sezione I del capo I si applicano ai corsi di applicazione, applicativi e formativi, svolti dagli ufficiali in servizio permanente, presso le accademie e gli altri istituti di formazione, in quanto compatibili:
- a)con lo stato di ufficiale dei frequentatori;
- b)con le disposizioni di cui al capo II, titolo III, libro IV del codice.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva