Art. 1123 — Entrata in vigore del capo I del titolo III del libro IV del regolamento
Le disposizioni di cui al capo I del titolo III del libro IV del regolamento, riguardanti la formazione iniziale degli ufficiali e dei sottufficiali, si applicano ai frequentatori dei corsi il cui inizio e' successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, nonche' agli allievi rinviati al corso successivo ai sensi della previgente normativa il cui inizio e' successivo alla data medesima.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva