Art. 612Esami finali

Al termine del corso gli allievi sostengono gli esami finali intesi ad accertare il possesso della preparazione professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni previste dagli articoli 840 e 849 del codice. Gli esami finali sono svolti secondo le modalita' stabilite con determinazione dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art612 · fonte su Normattiva