Art. 612 — Esami finali
Al termine del corso gli allievi sostengono gli esami finali intesi ad accertare il possesso della preparazione professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni previste dagli articoli 840 e 849 del codice. Gli esami finali sono svolti secondo le modalita' stabilite con determinazione dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva