Art. 620 — Esonero dal corso
Gli ufficiali che, per comprovata causa di malattia o per gravi e documentati motivi di carattere privato riconosciuti dallo Stato maggiore della difesa, non possono iniziare la frequenza entro un periodo di tempo pari a un sesto della durata del corso ovvero si assentano per un periodo complessivo superiore a un sesto della durata del corso sono esonerati dal corso e possono essere ammessi a un corso ISSMI successivo, secondo le modalita' di cui all'articolo 617.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva