Art. 620Esonero dal corso

Gli ufficiali che, per comprovata causa di malattia o per gravi e documentati motivi di carattere privato riconosciuti dallo Stato maggiore della difesa, non possono iniziare la frequenza entro un periodo di tempo pari a un sesto della durata del corso ovvero si assentano per un periodo complessivo superiore a un sesto della durata del corso sono esonerati dal corso e possono essere ammessi a un corso ISSMI successivo, secondo le modalita' di cui all'articolo 617.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art620 · fonte su Normattiva