Art. 656 — Rinvio della frequenza del corso
Per gli ufficiali ammessi al corso d'istituto puo' essere disposto, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il rinvio della frequenza al corso successivo per motivi di servizio, per comprovata infermita' o, a domanda, per gravi e documentati motivi di carattere privato. Escluso il caso di perdurante comprovata infermita', gli ufficiali per i quali e' stato disposto il rinvio della frequenza al corso successivo possono ottenere solo un ulteriore rinvio, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per motivi di servizio o, a domanda, per gravi e documentati motivi di carattere privato.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva