Art. 621
Dimissione dal corso
La dimissione dal corso per motivi disciplinari ovvero per scarso rendimento negli studi e' disposta con provvedimento adottato dal Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata, ovvero il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze. L'ufficiale dimesso non e' ammesso a frequentare altro corso ISSMI.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva