Art. 624Partecipazione al corso di stato maggiore

Partecipano al corso di Stato maggiore, obbligatoriamente, i capitani ((ed, eccezionalmente, i maggiori, appartenenti ai ruoli normali, sulla base di particolari esigenze individuate dallo Stato maggiore)) dell'Esercito italiano dopo aver compiuto, entro la data di inizio della sessione del corso, i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio validi ai fini dell'avanzamento ((previsti per il grado di capitano)) e, secondo le modalita' previste dalle disposizioni della sezione IV del presente capo, i capitani dei ruoli speciali.

Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art624 · fonte su Normattiva