Art. 624 — Partecipazione al corso di stato maggiore
Partecipano al corso di Stato maggiore, obbligatoriamente, i capitani ((ed, eccezionalmente, i maggiori, appartenenti ai ruoli normali, sulla base di particolari esigenze individuate dallo Stato maggiore)) dell'Esercito italiano dopo aver compiuto, entro la data di inizio della sessione del corso, i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio validi ai fini dell'avanzamento ((previsti per il grado di capitano)) e, secondo le modalita' previste dalle disposizioni della sezione IV del presente capo, i capitani dei ruoli speciali.
Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva