Art. 628 — Valutazione di profitto
Durante lo svolgimento del corso di Stato maggiore, il grado di capacita' e preparazione degli ufficiali frequentatori e' accertato mediante prove scritte ovvero esercitazioni pratiche nelle discipline oggetto di studio, valutate attribuendo punteggi espressi in trentesimi e determinabili al millesimo.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva