Art. 640 — Valutazione di profitto
Durante lo svolgimento del corso pluritematico il grado di preparazione degli ufficiali frequentatori e' accertato mediante prove teorico-pratiche, di ricerca ovvero esercitazioni nelle discipline oggetto di studio previste da ciascun modulo, valutate attribuendo punteggi espressi in trentesimi e determinabili al millesimo. Al termine dello svolgimento del corso per ciascun modulo e' attribuito un punteggio ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle discipline dallo stesso previste.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva