Art. 631
Graduatoria
Al termine del corso di Stato maggiore e' formata per ciascuna sessione la graduatoria di merito degli ufficiali frequentatori ((che hanno superato l'esame finale)), secondo l'ordine dei punteggi conseguiti ((risultanti dalla media aritmetica del punteggio di cui all'articolo 629, comma 2, e del punteggio conseguito)) nell'esame finale. (( Gli ufficiali inseriti nella graduatoria di cui al comma l sono dichiarati idonei alle funzioni di stato maggiore; ad essi e' rilasciato il relativo diploma. ))
Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva