Art. 636Prove d'esame

Per lo svolgimento del concorso il bando prevede:

  • a)la prova scritta su argomenti di cultura generale e di natura professionale;
  • b)la prova pratica volta a valutare la conoscenza della dottrina militare di Forza armata;
  • c)i test volti all'accertamento dell'idoneita' psico-attitudinale. I programmi delle prove di esame sono allegati al bando di concorso. Per lo svolgimento della prova scritta si osservano le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le prove d'esame sono valutate attribuendo un punteggio espresso in trentesimi e si intendono superate se il candidato consegue un punteggio di almeno 18/30 in ciascuna prova.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art636 · fonte su Normattiva