Art. 636 — Prove d'esame
Per lo svolgimento del concorso il bando prevede:
- a)la prova scritta su argomenti di cultura generale e di natura professionale;
- b)la prova pratica volta a valutare la conoscenza della dottrina militare di Forza armata;
- c)i test volti all'accertamento dell'idoneita' psico-attitudinale. I programmi delle prove di esame sono allegati al bando di concorso. Per lo svolgimento della prova scritta si osservano le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le prove d'esame sono valutate attribuendo un punteggio espresso in trentesimi e si intendono superate se il candidato consegue un punteggio di almeno 18/30 in ciascuna prova.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva