Art. 121
[1](Art. 126 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]((Gli esami di concorso consistono:
- a)nello svolgimento di un tema scritto, riguardante i programmi di studio per le scuole elementari ed il fondamento dottrinale dell'educazione, secondo la concezione fascista;
- b)in un esame orale)). 12
[3]Alle prove orali sono ammessi soltanto i candidati approvati nell'esame scritto.
[4]La valutazione dei titoli ha luogo nei riguardi dei soli concorrenti che hanno superato la prova orale. Speciale valutazione viene data al servizio militare prestato in reparti combattenti.
[5]Il regolamento determina le materie degli esami orali, il minimo di voti per l'approvazione alle prove scritte e orali, i titoli valutabili nonche' le norme per tale valutazione e tutte le altre relative alle operazioni di concorso.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 agosto 1933, n. 1204
12Il Regio Decreto 11 agosto 1933, n. 1204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la disposizione di cui al primo comma del presente articolo e' applicabile ai concorsi magistrali gia' banditi per il biennio 1933-1935 dai Regi provveditori agli studi nel termine fissato dall'art. 117, comma 1° del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.
Testo vigente dal 22 settembre 1933, tuttora in vigore · versione 14 su Normattiva