Art. 642Rinuncia, rinvio e dimissione

La domanda di rinuncia al corso, da sottoporre all'approvazione dello Stato maggiore dell'Esercito italiano, puo' essere presentata dall'interessato prima dell'inizio del corso e comporta l'inammissibilita' a frequentare altro corso pluritematico. L'ufficiale che ha necessita' di rimandare la frequenza del corso pluritematico o che non puo' iniziare a frequentarlo, per gravi e documentati motivi di carattere privato o per infermita', entro un periodo di tempo pari a un sesto della durata, deve presentare allo Stato maggiore dell'Esercito italiano, domanda di rinvio ad altro corso. L'ufficiale che si assenta per un periodo di tempo complessivo superiore a un sesto della durata e' dimesso dal corso. Se l'assenza e' dovuta a improrogabili esigenze di servizio ovvero a infermita' derivante da causa di servizio, l'ufficiale e' rinviato d'ufficio al corso successivo anche in soprannumero.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art642 · fonte su Normattiva