Art. 65 — Natura e finalita' della Lega navale italiana
La Lega navale italiana e' ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalita' di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. E' sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di rispettiva competenza. La Lega navale italiana per il perseguimento dei propri fini istituzionali:
- a)e' ente preposto a servizi di pubblico interesse, a norma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;
- b)si ispira ai principi dell'associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al fine di svolgere comunque attivita' di promozione e utilita' sociale a norma dell'articolo 2 della stessa legge;
- c)promuove iniziative di protezione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;
- d)promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attivita' di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- e)promuove e sviluppa corsi di formazione professionale, nel quadro della vigente normativa.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva