Art. 661
Ammissioni particolari
Al corso d'istituto possono partecipare, a domanda e previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, ufficiali di Forze armate e di Forze di polizia estere. Ai frequentatori di cui al comma 1 si applicano le norme previste dal presente capo per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. Il comandante della scuola ufficiali carabinieri ha la facolta' di limitare per gli ufficiali di Forze armate e di Forze di polizia estere la partecipazione a determinate attivita' didattiche e la consultazione di documenti o pubblicazioni, prevedendo, in tal caso, attivita' didattiche alternative.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva