Art. 664
Graduatorie finali
Al termine dell'anno scolastico per ciascun corso di studi e' formata, tra gli allievi che hanno conseguito la promozione scolastica e l'idoneita' nell'attitudine militare, una graduatoria di merito in base ai voti scolastici e al voto conseguito nell'attitudine militare. La graduatoria di merito e' formata anche al termine dell'ultimo anno di corso, a seguito del conseguimento del diploma di Stato. Gli allievi che hanno contratto uno o piu' debiti formativi, ammessi a frequentare la classe successiva, sono inseriti nella graduatoria di merito dopo gli allievi promossi. La graduatoria di merito e' formata sommando la media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle varie discipline e il voto di attitudine militare espressi in decimi. Nella graduatoria finale, a parita' di punteggio complessivo, e' data la precedenza all'allievo con la votazione in attitudine militare piu' elevata. A parita' anche di questo, e' data la precedenza all'allievo che aveva maggiore anzianita' nella precedente graduatoria di concorso o di ammissione alla classe superiore. Gli allievi ripetenti, all'atto della riammissione al nuovo corso, sono collocati, a seconda del corso, nell'ordine di graduatoria dopo gli allievi della prima classe vincitori del concorso o dopo gli allievi della seconda o terza classe promossi, conservando fra loro l'ordine di anzianita' che avevano in precedenza. Al termine di ciascun quadrimestre e al termine dell'anno scolastico il comandante della scuola invia ai genitori o tutori degli allievi minorenni un rapporto contenente elementi di informazione sulle valutazioni scolastiche e attitudinali degli allievi, riservando una copia agli atti della scuola. Gli allievi che hanno conseguito il diploma di maturita' classica o scientifica presso la scuola e che partecipino al concorso per l'accesso alle rispettive accademie militari hanno preferenza in graduatoria, a parita' di merito.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva