Art. 670 — Istruzione delle domande
Le autorita' militari territoriali rimettono al ministero competente le domande, corredandole:
- a)delle eventuali informazioni dei comandi dell'Arma dei carabinieri sulla condotta morale dell'interessato;
- b)del proprio parere in merito;
- c)dei seguenti documenti:
- 1)copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorita' militare successivamente alla emanazione del provvedimento predetto;
- 2)certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore a un mese;
- 3)certificato dei carichi pendenti. Il Ministro cui la domanda e' diretta:
- a)in caso di reintegrazione nel grado perduto a seguito di procedimento disciplinare, esaminati i documenti presentati:
- 1)se ritiene di non dar corso alla domanda, provvede con decisione definitiva; di tale decisione e' data comunicazione all'interessato;
- 2)in caso diverso, rimette la domanda, con i documenti che la corredano e con la relazione concernente il procedimento disciplinare, al Procuratore generale militare della Repubblica, al quale spetta concludere su di essa e richiedere il parere della Corte militare d'appello;
- b)in caso di reintegrazione nel grado perduto a seguito di condanna o di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, rimette la domanda al Procuratore generale militare della Repubblica, per il prescritto parere della Corte militare d'appello;
- c)in tutti gli altri casi, dopo le opportune verifiche, dispone di conseguenza.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva