Art. 683 — Definizioni
Ai fini del presente capo, si intende per;
- a)«documento unico matricolare»: il documento individuale informatico, tenuto ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, riportante i dati matricolari del militare al quale si riferisce;
- b)«evento di interesse»: il fatto informativo da acquisire al documento unico matricolare;
- c)«dato matricolare»: l'informazione contenuta nel documento unico matricolare per effetto dell'acquisizione dell'evento di interesse;
- d)«fascicolo personale»: la raccolta dei documenti, anche informatici o riprodotti ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005, afferenti al militare, anche se non formano oggetto di acquisizione al documento unico matricolare;
- e)«validazione»: la verifica del documento presente nel fascicolo personale quale evento di interesse, nonche' la sua corretta acquisizione al documento unico matricolare;
- f)«impianto» del documento unico matricolare: la procedura informatica, conforme alle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005, di acquisizione al documento unico matricolare del primo evento di interesse;
- g)«rilascio»: la consegna, anche in formato elettronico, del documento unico matricolare o di parte di esso;
- h)«certificazione»: la comunicazione, anche in formato elettronico, di uno o piu' dati rilevati dal documento unico matricolare del militare;
- i)«parifica»: la procedura di confronto tra i dati del documento unico matricolare e i documenti del fascicolo personale, al fine di verificare la corretta acquisizione di tutti gli eventi di interesse;
- l)«addetto alla matricola»: il personale preposto alla gestione del servizio matricolare;
- m)«regole tecniche»: le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva