Art. 683Definizioni

Ai fini del presente capo, si intende per;

  • a)«documento unico matricolare»: il documento individuale informatico, tenuto ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, riportante i dati matricolari del militare al quale si riferisce;
  • b)«evento di interesse»: il fatto informativo da acquisire al documento unico matricolare;
  • c)«dato matricolare»: l'informazione contenuta nel documento unico matricolare per effetto dell'acquisizione dell'evento di interesse;
  • d)«fascicolo personale»: la raccolta dei documenti, anche informatici o riprodotti ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005, afferenti al militare, anche se non formano oggetto di acquisizione al documento unico matricolare;
  • e)«validazione»: la verifica del documento presente nel fascicolo personale quale evento di interesse, nonche' la sua corretta acquisizione al documento unico matricolare;
  • f)«impianto» del documento unico matricolare: la procedura informatica, conforme alle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005, di acquisizione al documento unico matricolare del primo evento di interesse;
  • g)«rilascio»: la consegna, anche in formato elettronico, del documento unico matricolare o di parte di esso;
  • h)«certificazione»: la comunicazione, anche in formato elettronico, di uno o piu' dati rilevati dal documento unico matricolare del militare;
  • i)«parifica»: la procedura di confronto tra i dati del documento unico matricolare e i documenti del fascicolo personale, al fine di verificare la corretta acquisizione di tutti gli eventi di interesse;
  • l)«addetto alla matricola»: il personale preposto alla gestione del servizio matricolare;
  • m)«regole tecniche»: le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art683 · fonte su Normattiva