Art. 684 — Documento unico matricolare
Il documento unico matricolare e' impiantato, per ogni militare delle Forze armate, sulla base di apposito modello approvato con determinazione ministeriale, dove sono acquisiti gli eventi di interesse indicati nell'articolo 685. Gli eventi di interesse matricolare di cui alle lettere e), h), l), m), numero 1), e o), numero 1), dell'articolo 685 possono concernere i dati sensibili e giudiziari indispensabili in relazione alle finalita' di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da trattarsi in conformita' alle previsioni indicate nel medesimo articolo. Con riferimento ai dati di cui al comma 2, le Forze armate, oltre alle operazioni strettamente correlate alle attivita' matricolari, indicate nell'articolo 686, esegue i seguenti tipi di operazioni:
- a)raccolta, presso gli interessati o presso terzi;
- b)registrazione;
- c)organizzazione;
- d)conservazione;
- e)consultazione;
- f)elaborazione;
- g)selezione;
- h)estrazione;
- i)utilizzo e blocco;
- l)comunicazione, nei limiti degli obblighi di legge.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva