Art. 693 — Richiesta di elementi di informazione ovvero di documentazione internazionale
Il compilatore, prima di esprimere il giudizio, chiede elementi di informazione o la prevista documentazione internazionale all'autorita' dalla quale il giudicando dipende nei seguenti casi:
- a)frequenza di corsi d'istruzione di durata inferiore a 60 giorni;
- b)servizio prestato alle dipendenze di autorita' militari o civili di altri Stati;
- c)servizio prestato presso autorita' non appartenenti a enti del Ministero della difesa, salvo quanto previsto dall'articolo 689, comma 3;
- d)contemporaneo assolvimento di un secondo incarico alle dipendenze di autorita' militare diversa;
- e)partecipazione a operazioni ovvero esercitazioni per un periodo di tempo inferiore a sessanta giorni;
- f)per i militari dell'Arma dei carabinieri, impiego nei servizi di polizia militare da parte dell'autorita' con la quale hanno dirette relazioni in linea tecnico-funzionale;
- g)dipendenza in linea tecnica diretta:
- 1)da un ufficiale dello stesso corpo, per l'Esercito italiano;
- 2)da un ufficiale dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, per la Marina militare;
- 3)da un ufficiale delle specialita' del ruolo tecnico-logistico per l'Arma dei carabinieri. Gli elementi di informazione, da rendere con la compilazione del modello «D», sono riferiti a tutte le qualita' del giudicando ovvero ai soli aspetti tecnici nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g). Nel redigere il documento caratteristico il compilatore tiene conto della documentazione internazionale ovvero degli elementi di informazione acquisiti.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva