Art. 695Accesso alla documentazione caratteristica

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012. Leggi il testo vigente →

Il diritto di accesso alla documentazione caratteristica e ai dati personali in essa contenuti e' esercitato secondo le modalita' e con le limitazioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Su richiesta degli organi giurisdizionali, del Consiglio di Stato in sede consultiva e della Corte dei conti in sede di controllo, il Ministero della difesa e' tenuto a rilasciare copia di qualsiasi documento caratteristico ovvero, se richiesto, l'originale. Le autorita' centrali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri ovvero i soggetti specificamente autorizzati dal Ministero della difesa possono prendere visione dei documenti caratteristici unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art695 · fonte su Normattiva