Art. 704 — Qualita' morali, di carattere e fisiche
Le qualita' morali e di carattere, risultanti dalla documentazione personale ed evidenziate specialmente nel grado rivestito, sono da considerare in relazione a un modello ideale della figura dell'ufficiale, quale risulta dai valori indicati ((con normativa disciplinare)) e rapportato sempre alla realta' sociale dello specifico periodo storico. Sono altresi' considerate le punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni. Nel giudizio di valutazione deve essere riconosciuta alle qualita' fisiche, rispetto a quelle morali e di carattere, una rilevanza rapportata alla specifica fascia di eta' correlata ai vari gradi e alla fisionomia del ruolo e del corpo di appartenenza, mentre non muta nel tempo la rilevanza da attribuire al decoro della persona.
Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva