Art. 718 — Formazione militare
Il militare ha il dovere di conservare e migliorare le proprie conoscenze e le capacita' psicofisiche, sottoponendosi agli accertamenti sanitari previsti dal capo II del titolo II del presente libro, per poter disimpegnare con competenza ed efficacia l'incarico ricevuto e per far appropriato uso delle armi e dei mezzi affidatigli. Egli deve:
- a)tendere al miglioramento delle sue prestazioni al servizio delle Forze armate attraverso la pratica di attivita' culturali e sportive;
- b)porre interesse alle vicende presenti e passate del corpo cui appartiene. L'Amministrazione militare pone in atto ogni possibile misura al fine di agevolare il miglioramento della formazione militare.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva