Art. 41 — Uso legittimo delle armi
[1]Non e' punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi e' costretto dalla necessita' di respingere una violenza o di vincere una resistenza.
[2]La legge determina gli altri casi, nei quali il militare e' autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva