Art. 41Uso legittimo delle armi

[1]Non e' punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi e' costretto dalla necessita' di respingere una violenza o di vincere una resistenza.

[2]La legge determina gli altri casi, nei quali il militare e' autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art41 · fonte su Normattiva