Art. 722
Doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari
Il militare, oltre a osservare scrupolosamente le norme in materia di tutela del segreto, deve:
- a)acquisire e mantenere l'abitudine al riserbo su argomenti o notizie la cui divulgazione puo' recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, escludendo dalle conversazioni private, anche se hanno luogo con familiari, qualsiasi riferimento ai suddetti argomenti o notizie;
- b)evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio che, anche se insignificanti, possono costituire materiale informativo;
- c)riferire sollecitamente ai superiori ogni informazione di cui e' venuto a conoscenza e che puo' interessare la sicurezza dello Stato e delle istituzioni repubblicane, o la salvaguardia delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva