Art. 726 — Doveri del comandante di corpo
L'ufficiale preposto, secondo le disposizioni in vigore, al comando o alla direzione di unita', di ente o servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell'impiego e in quello logistico, tecnico e amministrativo, esercita le funzioni di comandante di corpo. Il comandante di corpo, oltre ai doveri generali comuni a tutti i superiori, ha doveri particolari. Egli, nell'ambito del corpo, e' direttamente responsabile della disciplina, dell'organizzazione, dell'impiego, dell'addestramento del personale, della conservazione dei materiali e della gestione amministrativa. Esplica, inoltre, le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo l'ordinamento vigente nei riguardi dei propri dipendenti. Apposite disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato stabiliscono gli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo e definiscono le autorita' militari cui e' attribuito il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva