Art. 741Libera uscita

I volontari in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio, gli allievi delle scuole, delle accademie e degli altri istituti di istruzione militare fruiscono di libera uscita secondo turni od orari stabiliti dalle disposizioni in vigore per ciascuna Forza armata. Quanto previsto al comma 1 si applica, altresi', al rimanente personale in ferma che pur non avendo l'obbligo dell'accasermamento fruisce degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale. I turni e orari predetti devono essere resi pubblici nell'ambito di ciascuna unita' mediante affissione all'albo del reparto. Il comandante di compagnia o reparto, competente secondo le disposizioni vigenti in ciascuna Forza armata o Corpo armato, puo' anticipare o prorogare l'orario della libera uscita dei militari dipendenti che di volta in volta ne facciano richiesta per motivate esigenze, mediante concessione di permessi.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art741 · fonte su Normattiva