Art. 745Detenzione e uso di cose di proprieta' privata nei luoghi militari

Nei luoghi militari:

  • a)e' consentita la detenzione di abiti civili o altri oggetti di proprieta' privata, compatibilmente con le disponibilita' individuali di alloggiamento, fatta salva la conservazione del corredo ed equipaggiamento militare;
  • b)puo' essere proibito dal comandante del corpo o da altra autorita' superiore, in relazione a particolari esigenze di sicurezza, anche temporanee, l'uso o la semplice detenzione di macchine fotografiche o cinematografiche o di apparecchiature per registrazioni foniche o audiovisive;
  • c)e' vietata la detenzione di armi e munizioni di proprieta' privata, a eccezione delle armi di ordinanza;
  • d)e' sempre vietata la detenzione di apparecchi trasmittenti o ricetrasmittenti. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art745 · fonte su Normattiva