Art. 1351 c.o.m. — Uso dell'uniforme
Durante l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio e' obbligatorio l'uso dell'uniforme, salvo diverse disposizioni. L'uso dell'abito civile e' consentito fuori dai luoghi militari, durante le licenze e i permessi. Nelle ore di libera uscita e' consentito l'uso dell'abito civile, salvo limitazioni derivanti dalle esigenze:
- a)delle accademie militari, durante il primo anno di corso;
- b)delle scuole allievi sottufficiali, durante i primi quattro mesi di corso formativo;
- c)delle scuole militari;
- d)dei servizi di sicurezza di particolari impianti e installazioni;
- e)operative e di addestramento fuori sede.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva