Art. 75 — Organi della Cassa di previdenza
Sono organi della cassa:
- a)il consiglio di amministrazione;
- b)il presidente;
- c)il collegio dei revisori. I membri degli organi e i relativi supplenti, incluso l'esperto di settore di cui all'articolo 76, comma 2, lettera b), prestano attivita' a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva