Art. 750
Comandanti di reparto e di distaccamento
I comandanti di reparto o di distaccamento, in relazione alle esigenze funzionali anche ai soli fini disciplinari, sono stabiliti da ciascuna Forza armata o Corpo armato, ai sensi dei rispettivi ordinamenti.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva