Art. 761
Responsabilita' e compiti specifici dei sottufficiali
I sottufficiali costituiscono l'elemento di raccordo tra lo stato maggiore della nave e i marinai. I sottufficiali secondo le attribuzioni e le responsabilita' previste per i vari ruoli dalle norme vigenti in materia:
- a)esercitano sui propri dipendenti una sorveglianza assidua, per mantenere l'ordine e la disciplina, per guidarli e istruirli nei loro compiti;
- b)curano e sono responsabili dell'espletamento del compito corrispondente all'incarico loro assegnato e di tutto quanto riguarda l'impiego del personale e del materiale, sia nel servizio giornaliero sia nel reparto o, quando previsto, nel servizio cui sono assegnati;
- c)concorrono all'educazione e all'istruzione dei sottufficiali piu' giovani e dei marinai;
- d)reprimono le lievi mancanze e le omissioni con la sanzione del richiamo; fanno rapporto al superiore diretto o all'ufficiale del pertinente servizio giornaliero se la mancanza e' commessa in tale ambito;
- e)curano la buona conservazione e lo stato di piena efficienza del materiale e la pulizia dei locali a loro affidati rispondendone agli ufficiali o sottufficiali dai quali dipendono;
- f)guidano il personale dipendente nell'impiego e nella manutenzione delle armi, dei macchinari, degli apparati e del materiale di competenza;
- g)riferiscono ai diretti superiori sulle necessita' e gli inconvenienti del servizio al quale sono assegnati;
- h)possono dare di loro iniziativa quegli ordini che sono in armonia con le disposizioni e con le direttive dei superiori; provocano gli ordini che esulano dalla propria facolta' decisionale;
- i)hanno autorita' funzionale sui sottufficiali meno anziani, sui marinai per tutti i compiti inerenti al proprio incarico e hanno l'autorita' conferita ((con normativa disciplinare)) su tutti i militari di grado inferiore per quanto riguarda i doveri e gli obblighi di carattere generale. I sottufficiali, per tener conto delle particolari esigenze dell'ambiente di vita e di lavoro a bordo delle unita' navali, sono tenuti a fornire prestazioni di natura manuale oltre a quelle proprie della professionalita' posseduta. Le modalita' d'impiego in tali mansioni sono definite con apposite istruzioni aventi a riferimento l'organizzazione di bordo.
Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva