Art. 773 — Onori militari
Indipendentemente dal grado militare di cui e' rivestito, il decorato dell'Ordine Militare d'Italia che porti visibilmente le insegne dell'Ordine ha diritto agli onori militari previsti per:
- a)gli ufficiali inferiori, se cavaliere o cavaliere ufficiale;
- b)gli ufficiali superiori, se commendatore;
- c)gli ufficiali generali, se grande ufficiale o gran croce.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva