Art. 773Onori militari

Indipendentemente dal grado militare di cui e' rivestito, il decorato dell'Ordine Militare d'Italia che porti visibilmente le insegne dell'Ordine ha diritto agli onori militari previsti per:

  • a)gli ufficiali inferiori, se cavaliere o cavaliere ufficiale;
  • b)gli ufficiali superiori, se commendatore;
  • c)gli ufficiali generali, se grande ufficiale o gran croce.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art773 · fonte su Normattiva