Art. 783
Consegna delle insegne
La consegna delle insegne ai decorati viventi, ai congiunti di coloro che sono deceduti o a reparti o comandi, deve aver luogo in forma solenne, dinnanzi alle truppe schierate e in occasione di una festa nazionale o di una solennita' militare.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva