Art. 807 — Perdita di diritto delle distinzioni onorifiche di guerra
Dalle condanne di cui all'articolo 1425, comma 1, del codice deriva, come effetto immediato e imprescindibile, la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, elencate nell'articolo 785; essa decorre dalle date stabilite, per i vari casi, nell'articolo 799. Il ministero competente da' pubblica notizia dell'avvenuta perdita di dette distinzioni nei modi indicati nell'articolo 799, comma 2.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva