Art. 809Determinazione, decorrenza e durata della sospensione delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra

Sulla sospensione della facolta' di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra decide il ministro sulla cui iniziativa le decorazioni e distinzioni furono concesse; essa e', in ogni caso, inflitta con determinazione ministeriale, la quale ne specifica la decorrenza e la durata. Della sospensione inflitta e' data pubblica notizia nei modi indicati nel nell'articolo 799 comma 2. La sospensione ha la medesima decorrenza e durata della pena principale e accessoria o della misura disciplinare o di pubblica sicurezza, previste dall' articolo 1427 del codice.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art809 · fonte su Normattiva