Art. 844 — Presupposti
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La medaglia d'onore per lunga navigazione e' conferita ai militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che hanno compiuto su navi in armamento o in riserva, su unita' di crociera, costiere e foranee appartenenti al Ministero dell'economia e delle finanze:
- a)20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado;
- b)15 anni per la medaglia di 2° grado;
- c)10 anni per la medaglia di 3° grado. Essa e', inoltre, conferita agli iscritti nelle matricole della gente di mare che hanno compiuto su navi mercantili nazionali: 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado; 15 anni per la medaglia di 2° grado; 12 anni per la medaglia di 3° grado. La medaglia e' conferita ai militari dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri imbarcati sulle unita' di tali Forze armate iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato. Per le unita' del Corpo della guardia di finanza i militari interessati devono aver fatto effettivamente e organicamente parte del relativo equipaggio, in quanto a esse assegnati, con determinazione specifica in base alle tabelle di armamento.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva